Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 328 del 7 gennaio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, la contumacia nel giudizio di primo grado non implica una valenza confessoria né una rinuncia a contestare successivamente la fondatezza della domanda. Il convenuto ben può contestare tali circostanze in appello, in rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 cod. proc. civ., e il giudice ha comunque il dovere di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.

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