(massima n. 1)
In tema di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo successivo al D.L. n. 83/2012), è sufficiente che l'atto di gravame individui con chiarezza i capi della sentenza impugnata e contenga una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della decisione di primo grado, non essendo necessaria la formulazione di un progetto alternativo di sentenza né l'uso di formule sacramentali. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che deduca la pretesa genericità dell'appello senza adempiere all'onere di specifica indicazione del contenuto della sentenza di primo grado e dei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.