Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 10935 del 24 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilitą del gravame ex artt. 342 e 434 c.p.c., č sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza di primo grado che si intendono contestare e delle relative doglianze, con adeguata parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessitą di formule sacramentali né di un progetto alternativo di decisione, permanendo la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.

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