(massima n. 1)
Il vizio di omessa pronuncia deducibile ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. č configurabile solo con riferimento a domande di merito e non anche rispetto ad eccezioni pregiudiziali di rito (quale l'eccezione di inammissibilitā dell'appello); quanto alla dedotta violazione dell'art. 434 c.p.c., il ricorso per cassazione č inammissibile se, in difetto del principio di autosufficienza, non riproduce il contenuto essenziale della sentenza di primo grado e dell'atto di appello necessari a consentire il controllo sulla specificitā dei motivi.