Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11810 del 29 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio di appello, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, impongono che l'impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione dei punti e delle questioni oggetto di censura e delle correlative doglianze, mediante una parte argomentativa idonea a contrastare le ragioni della sentenza di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione; la verifica della specificità dei motivi va compiuta in concreto, alla luce dell'effettiva portata della motivazione di primo grado, sicché è viziata da violazione dell'art. 342 c.p.c. la pronuncia che dichiari inammissibile l'appello nonostante l'atto contenga puntuale critica delle statuizioni impugnate.

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