(massima n. 1)
L'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi č tenuto a dar conto, anche se, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunositā della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio.