(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio č del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimitā - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, cosė da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.