Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15471 del 3 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La valutazione delle prove, la scelta tra le varie risultanze e l'assegnazione della prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti spettano in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.

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