(massima n. 1)
La valutazione delle prove, la scelta tra le varie risultanze e l'assegnazione della prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti spettano in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive.