Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15808 del 6 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., è finalizzato a sopperire a difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze.

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