(massima n. 1)
Il giudice non può sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., è finalizzato a sopperire a difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze.