(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ha confermato che la Corte d'Appello può avvalersi dei poteri conferiti dall'art. 421 cod. proc. civ. per acquisire documentazione anche in assenza di un termine per note assegnato alle parti, purché motivi sull'indispensabilità dell'acquisizione. La tardività della produzione documentale non può essere esclusa se la controparte riesce a dimostrare che la documentazione non poteva essere prodotta prima.