(massima n. 1)
La mancata ammissione di mezzi di prova richiesti nel giudizio di appello non può essere censurata in cassazione per violazione del diritto alla prova se non viene evidenziato il carattere decisivo della prova richiesta e disattesa; l'omessa attivazione dei poteri officiosi ex art. 421 cod. proc. civ. e delle richieste di esibizione ex art. 213 cod. proc. civ. non costituisce di per sé motivo di cassazione.