(massima n. 1)
In materia di lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice è subordinata alla presenza di significativi dati indiziari offerti dalle risultanze processuali. L'assenza di allegazioni probatorie da parte del ricorrente non può essere supplita dall'intervento officioso del giudice, che deve limitarsi a esercitare i propri poteri in presenza di elementi idonei a superare le eventuali incertezze probatorie.