(massima n. 1)
In base agli articoli 421 e 437 del codice di procedura civile, nel rito del lavoro, il giudice ha il potere-dovere di utilizzare i propri poteri istruttori officiosi ogniqualvolta le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine. Sussiste un obbligo del giudice di merito di acquisire le prove necessarie, anche in supplenza delle parti, al fine di dissipare ogni incertezza sui fatti costitutivi del diritto in contestazione.