(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ribadisce che l'interruzione della prescrizione č rilevabile d'ufficio nel processo del lavoro, conformemente ai poteri ufficiosi riconosciuti al giudice dall'art. 421 c.p.c., anche in presenza di tardiva costituzione del concessionario che abbia prodotto la prova dell'atto interruttivo della prescrizione.