(massima n. 1)
La mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, previsti dall'art. 421 c.p.c., č una scelta discrezionale del giudice. La sua omissione non č censurabile qualora la decisione sia motivata con una argomentazione che valichi la soglia del minimo costituzionale ed il ricorrente non abbia dedotto specificamente un fatto rilevante e decisivo che, istruito dal giudice, avrebbe potuto condurre ad un esito diverso della controversia.