Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 15333 del 9 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, previsti dall'art. 421 c.p.c., č una scelta discrezionale del giudice. La sua omissione non č censurabile qualora la decisione sia motivata con una argomentazione che valichi la soglia del minimo costituzionale ed il ricorrente non abbia dedotto specificamente un fatto rilevante e decisivo che, istruito dal giudice, avrebbe potuto condurre ad un esito diverso della controversia.

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