(massima n. 1)
Nel rito del lavoro - anche se svolto in modalitą telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.