Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 20812 del 23 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro - anche se svolto in modalitą telematica - il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata comporta che il giudice, ove non possa supplire con gli altri atti di causa, provveda a sollecitare alla parte, a norma dell'art. 421 c.p.c., tale deposito, dovendo rigettare nel merito l'impugnazione solo in caso di inosservanza dell'ordine.

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