(massima n. 1)
La Corte d'Appello può respingere le istanze istruttorie del ricorrente volte a determinare il numero complessivo di giornate lavorative necessarie all'azienda agricola se ritiene attendibile la stima tecnica dell'INPS basata su dati preesistenti. La decisione di non ammettere ulteriori accertamenti tecnici spetta al giudice di merito e non costituisce violazione dell'art. 421 c.p.c.