(massima n. 1)
Nella causa tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi non sussiste incapacitā a testimoniare del lavoratore, difettando un interesse giuridico attuale e concreto che lo legittimi ad intervenire in giudizio - il quale non č ravvisabile nell'interesse di mero fatto a che la controversia venga decisa in un certo modo, in coerenza con l'esclusiva titolaritā del credito contributivo in capo all'ente -, ferma restando la possibilitā, per il giudice, di interrogarlo liberamente ai sensi dell'art. 421, comma 4, c.p.c.