(massima n. 1)
La possibilitą del giudice di appello di autorizzare il deposito di nuovi documenti non preclude tale azione, purché ci sia stata una sufficientemente specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto nell'atto introduttivo e vi siano emergenze probatorie significative dai documenti gią acquisiti in primo grado. La mancata allegazione specifica vanifica la richiesta di poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c.