(massima n. 1)
In sede di appello, il deposito di documenti non prodotti in primo grado può essere autorizzato dal giudice, anche d'ufficio, solo se tali documenti sono indispensabili per la decisione e se i relativi fatti costitutivi siano stati allegati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. In assenza di allegazione specifica dei fatti costituitivi, non può essere richiesto l'esercizio dei poteri istruttori ufficiosi ex art. 421 c.p.c.