Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28884 del 1 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, cosģ da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti stesse e da tradurre i poteri officiosi in poteri d'indagine propri del procedimento penale.

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