(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, cosģ da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti stesse e da tradurre i poteri officiosi in poteri d'indagine propri del procedimento penale.