(massima n. 1)
Nel rito del lavoro in materia previdenziale, l'eccezione di interruzione della prescrizione, costituendo eccezione in senso lato, č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in appello, sulla base di documenti ritualmente acquisibili ex artt. 421 e 437 c.p.c.; ne consegue che sono utilizzabili, ai fini della prova di atti interruttivi, anche i documenti prodotti dal concessionario della riscossione per la prima volta in grado di appello, quand'anche rimasto contumace in primo grado, ove si tratti di prove indispensabili alla decisione.