Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 11543 del 28 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro in materia previdenziale, l'eccezione di interruzione della prescrizione, costituendo eccezione in senso lato, č rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in appello, sulla base di documenti ritualmente acquisibili ex artt. 421 e 437 c.p.c.; ne consegue che sono utilizzabili, ai fini della prova di atti interruttivi, anche i documenti prodotti dal concessionario della riscossione per la prima volta in grado di appello, quand'anche rimasto contumace in primo grado, ove si tratti di prove indispensabili alla decisione.

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