(massima n. 1)
È legittima l'acquisizione d'ufficio, in grado di appello, di documenti (nella specie: schede valutative del personale) non diretti a provare specificamente il periodo temporalmente controverso, ma utilizzati dal giudice per saggiare l'attendibilità dei testimoni che li hanno sottoscritti, in presenza di contraddizioni tra le loro deposizioni e le dichiarazioni rese dalla parte in interrogatorio; in tal caso non ricorre violazione degli artt. 421, 437 e 115 c.p.c., poiché le prove così acquisite non sono "inesistenti" né estranee ai poteri officiosi del giudice.