Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28349 del 10 ottobre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenere il pagamento di compensi riferiti all'attivitā di difesa in giudizio dell'ente datore di lavoro svolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributiva e non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso per regolamento necessario di competenza proposto da un avvocato che, quale dirigente dell'ente pubblico resistente ed inquadrato nel ruolo legale, svolgeva abitualmente, nell'ambito di una prestazione lavorativa unitaria, anche l'attivitā di difesa in giudizio dell'ente medesimo, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha ritenuto immune da censure la sentenza resa dal tribunale di Benevento adito dal legale che, accogliendo l'opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a titolo di competenze legali, indicando come competente a decidere, a norma dell'art. 415, comma 5, cod. proc. civ., il tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del luogo ove ha sede l'ufficio al quale č addetto il dipendente).

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