Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 3286 del 5 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio d'appello che riguarda la nullità dell'introduzione del giudizio determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415, comma 5, c.p.c., il giudice non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado ma deve trattenere la causa e decidere nel merito previa ammissione dell'appellante ad esercitare tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato.

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