(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la disposizione dell'art. 428, comma 1, cod. proc. civ. - secondo la quale l'incompetenza può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. - va intesa nel senso che detta incompetenza può essere rilevata non oltre la prima udienza "in senso cronologico" e, cioè, in riferimento a quella fissata con il decreto ex art. 415 cod. proc. civ.; peraltro, qualora nella prima udienza venga espletata soltanto un'attività, necessariamente preliminare alla delibazione da parte del giudice sulla sua competenza, che non si esaurisca con conseguente rinvio ad un'udienza successiva per il suo completamento, deve considerarsi tempestivo il rilievo dell'incompetenza svolto in tale seconda udienza, che, costituendo mero naturale sviluppo della precedente, va individuata come "prima udienza" agli effetti dell'art. 38, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, richiamato l'enunciato principio, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento sollevato d'ufficio in quanto, nella circostanza, il tribunale, dopo aver sostituito ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. l'udienza originariamente fissata, sollecitando le parti a depositare note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, all'udienza successiva, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza precedente celebratasi in forma cartolare, aveva invitato le parti a dedurre proprio sul profilo della propria competenza territoriale e quindi aveva chiesto di regolare la medesima).