Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 23855 del 5 settembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel rito del lavoro è possibile agire per ottenere una sentenza di condanna generica, con conseguente onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, purché il ricorso introduttivo sia stato limitato sin dall'inizio all'accertamento dell'an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza, l'autorizzazione a modificare l'originaria domanda, senza che la tardività della richiesta di limitare la cognizione del giudice all'an debeatur possa essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.

(massima n. 2)

Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).

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