(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, applicabile alle controversie agrarie, la nullitā del ricorso introduttivo per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o per carente esposizione dei fatti si configura solo in presenza di assoluta incertezza; non č causa di nullitā l'assenza dell'esatta quantificazione numerica del credito, ove il petitum e la causa petendi risultino chiaramente individuati e l'ammontare sia agevolmente determinabile in corso di causa sulla base dei documenti prodotti e dei poteri istruttori del giudice.