(massima n. 2)
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall'odierno ricorrente per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare anche il motivo d'appello concernente l'adeguamento della retribuzione agli indici Istat, aveva ritenuto rilevante la mancata allegazione sia delle relative tabelle, sia di altri elementi atti ad effettuare il calcolo dell'importo rivendicato, nonostante i suddetti indici, per la loro provenienza da un organismo pubblico e la forma di loro pubblicazione, costituissero fatti notori, idonei pertanto ad essere posti a fondamento di una decisione anche in difetto di una loro specifica indicazione da parte del lavoratore).