Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 17416 del 31 maggio 2026

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, la domanda di rivalutazione della retribuzione sulla base degli indici ISTAT è sufficientemente allegata ai sensi dell'art. 414 c.p.c. quando il lavoratore indichi il periodo di svolgimento del rapporto e l'ammontare delle retribuzioni percepite (anche mediante produzione delle buste paga), non occorrendo la materiale allegazione delle tabelle ISTAT né la formulazione di conteggi analitici, potendo il giudice utilizzare gli indici ISTAT quali fatti notori, analogamente al saggio legale degli interessi.

(massima n. 2)

Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso dall'odierno ricorrente per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare anche il motivo d'appello concernente l'adeguamento della retribuzione agli indici Istat, aveva ritenuto rilevante la mancata allegazione sia delle relative tabelle, sia di altri elementi atti ad effettuare il calcolo dell'importo rivendicato, nonostante i suddetti indici, per la loro provenienza da un organismo pubblico e la forma di loro pubblicazione, costituissero fatti notori, idonei pertanto ad essere posti a fondamento di una decisione anche in difetto di una loro specifica indicazione da parte del lavoratore).

(massima n. 3)

Nel rito del lavoro, ai fini della domanda di adeguamento della retribuzione alle variazioni degli indici ISTAT, l'onere di allegazione ex art. 414 c.p.c. è assolto dal lavoratore che indichi periodo di lavoro e retribuzioni percepite (anche mediante rinvio alle buste paga prodotte), trattandosi di somma determinabile per differenza; gli indici ISTAT - al pari del saggio legale degli interessi - costituiscono fatti notori e possono essere utilizzati dal giudice anche in difetto di specifica indicazione o produzione da parte dell'attore, senza che ciò determini nullità o inammissibilità della domanda.

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