(massima n. 1)
Nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, ai sensi dell'art. 412-quater c.p.c., in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione; ne consegue l'inammissibilità dell'eventuale impugnazione in appello e, trattandosi di incompetenza per grado, la non operatività del principio in forza del quale la decadenza dalla impugnazione è impedita dalla proposizione del gravame ad un giudice incompetente (Nel caso di specie, rilevato che avverso la sentenza pronunciata in primo ed unico grado dal tribunale, adito dal ricorrente lavoratore onde ottenere l'esecuzione del "dictum arbitrale", la società datoriale controricorrente, anziché il ricorso per cassazione, aveva proposto atto d'appello, la Suprema Corte, riaffermato l'enunciato principio, ha cassato senza rinvio la sentenza resa dalla corte territoriale in quanto innanzi alla stessa il processo non poteva proseguire).