Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9286 del 8 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3, cod. proc. civ., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. Infatti, sottoscrizione dell'accordo da parte del datore di lavoro e del lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società, costituiscono modalità tali da non soddisfare i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle eventuali conseguenti rinunce e transazioni, dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, nel confermare la pronuncia di rigetto delle domande proposte dal lavoratore ricorrente nei confronti del datore di lavoro, collegate all'impugnativa di un licenziamento per giusta causa irrogatogli, aveva ritenuto che la sottoscrizione del verbale di conciliazione tra le parti nella stessa data del recesso presso la sede aziendale alla presenza del rappresentante sindacale, fosse modalità idonea a garantire l'effettività della assistenza prestata).

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