Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5826 del 5 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interruzione della prescrizione dei crediti retributivi si realizza solo con la comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410, co. 2, c.p.c., e non con la mera presentazione della istanza alla DTL.

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