(massima n. 1)
Il tentativo di conciliazione non può essere imposto dalla contrattazione collettiva quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto i requisiti per l'accesso alla tutela giurisdizionale, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, non sono disponibili dall'autonomia negoziale, e per di più, ove il suddetto tentativo si sia comunque svolto, sebbene con modalità diverse da quelle previste nel c.c.n.l., e la parte che sollevi la relativa eccezione non deduca uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, l'improcedibilità si porrebbe in contrasto con l'effettività del diritto di azione di difesa garantito dagli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda per essersi svolto il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del lavoro anziché la Commissione territoriale avente sede presso i Comitati paritetici misti territoriali, come previsto dal contratto collettivo applicabile).