Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17212 del 15 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di opposizione di terzo degli eredi avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio introdotto da o contro il "de cuius", la legittimazione all'opposizione ordinaria va riconosciuta all'erede pretermesso in seguito all'emersione nel processo del fatto del decesso della parte originaria e della riassunzione o della volontaria costituzione in prosecuzione di uno o taluno dei coeredi, atteso che egli si trova con questi ultimi in una situazione di necessaria colegittimazione, avente fondamento in una fattispecie di litisconsorzio processuale, la quale, da un lato, impone al giudice, nel caso che essa emerga (eventualmente su impulso della controparte, gravata, al riguardo, da un dovere di attivazione fondato sul canone di diligenza processuale), di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario non presente in giudizio, mentre, dall'altro, legittima quest'ultimo (il quale, quando sia consapevole della celebrazione del processo "inter pauciores", non perde la facoltą di intervenire nello stesso, anche in grado di appello) ad impugnare la relativa sentenza, emessa a contraddittorio non integro, ai sensi dell'art. 404, primo comma, c.p.c.

(massima n. 2)

Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua ereditą senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati gią coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".

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