(massima n. 1)
In tema di opposizione di terzo per revocatoria, il termine per proporre l'opposizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio tra le parti colluse, quando il creditore viene a conoscenza del dolo o della collusione in pendenza del medesimo; resta comunque impregiudicato il diritto del creditore di intervenire volontariamente e tempestivamente nel giudizio tra le parti per far valere le proprie ragioni a tutela dei propri interessi.