(massima n. 2)
In caso di vendita, se il venditore non viene chiamato in causa in un giudizio promosso da un terzo contro l'acquirente riguardante diritti sulla cosa venduta, è possibile che egli subisca un pregiudizio conseguente alla pretesa risarcitoria dell'acquirente evitto. Tale pregiudizio può costituire motivo di ammissibilità dell'opposizione di terzo dell'ex venditore ai sensi dell'art. 404 c.p.c.