(massima n. 1)
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolaritą di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.