Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22094 del 31 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. può essere fondata su qualsiasi autonomo diritto del terzo o posizione giuridica legittima. Tuttavia, la mera posizione di possessore, priva del riconoscimento di un diritto reale, non prevale sul diritto di proprietà riconosciuto dalla sentenza oggetto di opposizione.

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