Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25841 del 22 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è qualificabile come terzo ai fini dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c., bensì come l'effettivo titolare del diritto in contestazione. Tale soggetto assume la medesima posizione giuridica del proprio dante causa e pertanto non può esperire l'opposizione di terzo contro una sentenza emessa nei confronti del precedente proprietario, ma può proporre impugnazione avverso la sentenza stessa assumendo le prerogative del cedente.

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