Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28734 del 30 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando si porta ad esecuzione una sentenza legittimante una procedura esecutiva, il terzo possessore, per far valere la sua estraneitą alla sentenza, deve proporre l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., o agire attraverso le azioni di opposizione all'esecuzione.

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