(massima n. 1)
L'opposizione di terzo prevista dall'art. 404 c.p.c. costituisce un rimedio straordinario riservato ai soggetti che, non essendo stati parte del processo presupposto, siano comunque portatori di un diritto autonomo, incompatibile con il rapporto accertato dalla sentenza opposta. Il detentore del bene non č legittimato a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., potendo al pił esperire l'azione di opposizione all'esecuzione.