(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili costituisce un giudizio "chiuso", ai sensi dell'art. 394 c.p.c., nel quale non č consentito l'intervento di terzi che non abbiano partecipato al processo penale, salvo che non deducano la titolaritā di un diritto autonomo, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c.