(massima n. 1)
In forza del rapporto di specialità che intercorre tra l'art. 344 c.p.c. e la regola generale dell'art. 105 c.p.c., l'intervento volontario in appello è rigorosamente limitato ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 c.p.c., ossia a chi faccia valere un diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza impugnata. È, pertanto, inammissibile l'intervento spiegato soltanto in appello dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altra amministrazione pubblica, volto unicamente a sostenere una parte per ragioni di interesse pubblico (quali l'adempimento di obblighi internazionali o la prevenzione di responsabilità dello Stato), poiché tali finalità non integrano la titolarità di un diritto autonomo ai sensi degli artt. 344 e 404 c.p.c. e non consentono deroghe, neppure per "ragion di Stato", al sistema di preclusioni processuali fissato dal legislatore.