(massima n. 1)
In tema di usucapione avente ad oggetto un fondo gravato da livello (istituto assimilabile all'enfiteusi), il livellario titolare di un diritto reale di godimento autonomo e incompatibile con la piena proprietą acquistata per usucapione deve essere considerato terzo rispetto al giudizio intercorso tra l'usucapiente e il solo proprietario formale; ne consegue la sua legittimazione a proporre opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., non spiegando, nei suoi confronti, efficacia di giudicato la sentenza resa nel processo al quale non ha partecipato.