(massima n. 1)
Contro le sentenze rese in esito al giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, č ammissibile l'impugnazione per revocazione, dovendo intendersi la limitazione di cui al comma 10 della disposizione - a mente del quale contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza č ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento - come relativa al solo ambito delle impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie; la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza, d'altro canto, in applicazione dell'art. 403, comma 2, c.p.c., rimane soggetta alla limitazione in esame, con conseguente ammissibilitą del ricorso per cassazione solo al fine di far valere errores in procedendo.