(massima n. 1)
Con riferimento alla revocazione di sentenze di appello, qualora la domanda di revocazione concerna una parte della sentenza di appello rivelatosi l'errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall'errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono. Si tratta di affermazioni rese in aderenza alle regole dell'impugnazione parziale e dell'effetto espansivo interno. Dette affermazioni di principio vanno ribadite anche in riferimento alla revocazione delle pronunce della Corte. Ove in particolare la domanda di revocazione concerna la parte di una pronuncia di legittimitā con cui č stato ritenuto, per errore, inesistente un motivo di appello rimasto in realtā assorbito e la causa č stata decisa nel merito, conservano efficacia le parti a monte e indipendenti rispetto a tale parte e a tale decisione e la rescissione riguarda solo queste ultime.