(massima n. 1)
Nel procedimento per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione (ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.), la sospensione prevista dall'art. 401 c.p.c. č ammissibile per le sole sentenze astrattamente suscettibili di esecuzione e, quindi, solo per quelle emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c..