Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1469 del 22 gennaio 2026

(3 massime)

(massima n. 1)

I presupposti dell'esdebitazione sono regolati dalla disciplina concorsuale nell'ambito della quale i debiti sono stati dichiarati opponibili alla massa e non dalla normativa sopravvenuta.

(massima n. 2)

L'istanza di esdebitazione proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi da soggetti dichiarati falliti anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, in applicazione del principio di ultrattivitą previsto dall'art. 390, comma 2, CCII.

(massima n. 3)

L'esdebitazione non costituisce un istituto autonomo rispetto alla procedura concorsuale, ma attiene alla fase conclusiva della stessa, completandone gli effetti nei confronti del fallito.

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