Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 32533 del 4 novembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

La Corte di cassazione, in sede di accoglimento del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento, può direttamente revocare tale dichiarazione e così provvedere a norma dell'art. 147 T.U. Spese di giustizia, come novellato dall'art. 366 CCII (per come già vigente anche per i giudizi introdotti ex art. 18 legge fall.), sull'imputabilità dell'apertura della procedura ai fini dell'addebito delle relative spese, sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendo invece, per tale ipotesi, disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito.

(massima n. 2)

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, la Corte d'Appello (o anche la Corte di Cassazione, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatti) accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore e, dunque, se le spese della procedura e il compenso del curatore debba essere posti a carico del creditore istante (quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) ovvero a carico del debitore persona fisica, (ove, con il suo comportamento, abbia dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale).

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