Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7242 del 18 luglio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La manovra di emergenza, compiuta dal conducente di un veicolo per evitare danni a sé o ad altri, non č a lui ascrivibile a titolo di colpa, anche concorrente, soltanto se la sua condotta precedente sia stata in tutto conforme a legge. Allorquando, invece, quella manovra sia stata resa necessaria da un pregresso comportamento illegittimo, la situazione di colpa, insita nell'irregolaritā commessa, si riflette anche nella manovra di emergenza ed importa l'obbligo da parte del giudice di valutare se ed in quale misura le conseguenze dannose scaturitene debbano essere poste a carico del conducente autore della manovra stessa.

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